Sez. 1, Sentenza n. 3716 del 11/06/1980 (Rv. 407575 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - BIENNIO - DECORRENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - BIENNIO - DECORRENZA.*
L'art 73 della legge 25 giugno 1865 n 2359, il quale dispone che l'occupazione temporanea, ancorche preordinata all'espropriazione, non puo essere in nessun caso protratta oltre il termine di due anni, 'decorrenti dal giorno in cui ebbe luogò, va inteso nel senso che il dies a quo di tale biennio coincide con il giorno del decreto che autorizza l'occupazione medesima, il quale segna automaticamente ed immediatamente la compressione del diritto dominicale in favore dell'occupante, mentre resta irrilevante l'anteriorita delle operazioni relative alla compilazione dello stato di consistenza, di natura meramente preparatoria, cosi come l'eventuale posteriorita della materiale apprensione del bene.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)