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Sez. L, Sentenza n. 1023 del 27/02/1978 (Rv. 390365 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390365-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini della decorrenza della pensione di invalidita il momento dell'insorgenza del complesso invalidante non puo farsi coincidere con il tempo del deposito della relazione del consulente tecnico, i cui accertamenti sono successivi al verificarsi delle infermita, bensi deve tenersi conto dell'effettivo verificarsi dell'evento, previsto dall'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, pur non essendo comunque superabile il momento di presentazione della richiesta amministrativa dell'assicurato, ed il giudice del merito deve accertare l'effettivo concretarsi dello stato invalidante con la massima precisione possibile sia con la consulenza tecnica e gli opportuni chiarimenti del consulente, sia con la rinnovazione della consulenza, che con ogni altra opportuna indagine.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)