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Sez. L, Sentenza n. 1655 del 14/02/1987 (Rv. 451054 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451054-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

A norma dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 - secondo cui, ove l'Invalidità non sussista al momento della presentazione della domanda di pensione, la pensione medesima deve essere corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il relativo diritto - è necessario, al fine di individuare la data di detta decorrenza, accertare il momento in cui l'assicurato è divenuto realmente invalido nella misura stabilita dalla legge perché si abbia il diritto alla pensione. Tale momento - che, salvo casi eccezionali, non coincide con quello del deposito della relazione di consulenza tecnica né con quello della visita medico-legale - deve essere accertato dal giudice del merito con la massima precisione passibile, attraverso un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e mediante l'uso di tutti i poteri di accertamento che egli ritenga più idonei - ivi compreso, se necessario, il ricorso ad ulteriori chiarimenti peritali - nonché sottoponendo tutti gli elementi di giudizio acquisiti al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, sì che la statuizione al riguardo adottata costituisca, come ogni altra statuizione della sentenza, espressione di ponderato e congruamente motivato convincimento. (V 1931/79, mass n 398329; (V 1927/79, mass n 398324; (V 1023/78, mass n 390365; (Conf 2367/77, mass n 386081).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)