Sez. L, Sentenza n. 2587 del 27/04/1982 (Rv. 420444 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ai fini della decorrenza della pensione d'Invalidità, non può farsi corrispondere il momento della constatazione della situazione morbosa a seguito degli accertamenti medico legali con quello della sua insorgenza, che è ad essa preesistente, dovendosi accertare con ogni opportuno mezzo, nel dichiarare il diritto alla pensione, la epoca dell'effettivo verificarsi dell'evento previsto dalla legge come rischio assicurato. (Conf 3529/81, mass n 414136; (Conf 1023/78, mass n 390365).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)