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Sez. L, Sentenza n. 6108 del 19/12/1978 (Rv. 395933 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - MOROSITA - SANATORIA PREVISTA DALL'ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395933-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - MOROSITA - SANATORIA PREVISTA DALL'ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

La disposizione contenuta nel quinto comma dell'art 4 della legge 10 dicembre 1973 n 814, contenente modifiche alla legge 11 febbraio 1971 n 11, in cui e previsto l'Obbligo, per il giudice, di concedere all'affittuario convenuto per morosita, nella prima udienza e prima di assumere ogni altro provvedimento, un termine non inferiore a trenta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, con effetto della sanatoria della morosita nel caso di avvenuto pagamento entro il termine concesso, si applica esclusivamente alle controversie concernenti canoni conguagliati previsti nella stessa norma e non anche a quelle riguardanti il mancato o ritardato pagamento di un canone contrattuale, pacificamente non sperequato, non contestato nella entita della misura dovuta e non soggetto a conguaglio alcuno.*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST., Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)