Sez. 3, Sentenza n. 1965 del 24/03/1984 (Rv. 434043 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO - OMISSIONE - MOROSITÀ - TERMINE DI GRAZIA PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA QUINTO DELLA LEGGE N. 814/ 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO - OMISSIONE - MOROSITÀ - TERMINE DI GRAZIA PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA QUINTO DELLA LEGGE N. 814/ 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di affitto di fondi rustici, l'art. 4, quinto comma, della legge 10 dicembre 1973 n. 814 - il quale prevede la concessione di un termine di grazia per la sanatoria della morosità nel pagamento del canone - si applica esclusivamente alle controversie relative al pagamento dei conguagli dovuti in forza dei commi precedenti, e non anche a quelle riguardanti il pagamento dell'intero canone. (V 6108/78, mass n 395933; (contra 837/83, mass n 425595; (contra 4075/82, mass n 422051).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)