Sez. 3, Sentenza n. 4075 del 08/07/1982 (Rv. 422051 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di affitto di fondi rustici, l'art. 4 quinto comma della legge 10 dicembre 1973 n. 814, il quale prevede la concessione di un termine di grazia da parte del giudice per consentire allo affittuario di sanare la morosità in ordine ai "canoni scaduti", va inteso riferito, in difetto di espressa limitazione, all'intero importo del canone, e non al solo ammontare del conguaglio dovuto in forza della legge medesima. (V 6108/78, mass n 395933; (Conf 5986/80, mass n 409766).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)