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Sez. L, Sentenza n. 1883 del 05/03/1999 (Rv. 523870 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - Principio di onnicomprensività - Insussistenza - Retribuzione | Parametro per il calcolo degli istituti di retribuzione indiretta o differita - Determinazione - Devoluzione alla contrattazione collettiva.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523870-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - Principio di onnicomprensività - Insussistenza - Retribuzione

Nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro, non esistendo un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività - sancito, invece, dal legislatore solo con riguardo ad alcuni emolumenti - la determinazione della cosiddetta retribuzione - parametro, da porre a base del calcolo di ciascuno degli istituti di retribuzione indiretta o differita è devoluta, di regola e con le sole eccezioni espressamente risultanti dalla legge, alla suddetta contrattazione collettiva - e, nel rispetto di questa, al contratto individuale - cui compete l'individuazione, fra quelle di natura retributive, delle singole voci che concorrono a formarla. (Nella specie la S. C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la computabilità negli istituti retributivi del compenso percepito da dipendenti di un'azienda di trasporto per i cosiddetti tempi di ritardo, retribuiti esclusivamente come lavoro straordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)