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Sez. U, Sentenza n. 3888 del 01/04/1993 (Rv. 481624 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità | Principio di onnicomprensività - Insussistenza - Retribuzione parametro per il calcolo degli istituti di retribuzione indiretta o differita - Determinazione - Devoluzione alla contrattazione collettiva - Limiti - Individuazione delle singole voci concorrenti ed aventi natura retributiva - Estensione - Silenzio della contrattazione predetta in ordine ad erogazioni obbligatorie ma non retributive - Implicita conferma della loro natura non retributiva e della loro non computabilità nella retribuzione parametro - Necessità.
Stato
decisa il 1993-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481624-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità

Nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro, non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività - sancito, invece, dal legislatore solo con riguardo ad alcuni emolumenti (come, ad esempio, l'indennità di anzianità ed il trattamento di fine rapporto, a riguardo del quale è, peraltro, consentita deroga da parte della contrattazione collettiva) -, di guisa che la determinazione della così detta retribuzione - parametro, da porre a base del calcolo di ciascuno degli istituti di retribuzione indiretta o differita è devoluta, di regola e con le sole eccezioni espressamente risultanti dalla legge, alla suddetta contrattazione collettiva - e, nel rispetto di questa, al contratto individuale -, cui compete l'individuazione, fra quelle di natura retributive, delle singole voci che concorrono a formarla. Pertanto, l'eventuale silenzio serbato dalle parti collettive in ordine ad erogazioni del datore di lavoro, che, sebbene obbligatorie, difettino tuttavia della natura retributiva, non può non essere interpretato, alla stregua dei parametri legali di ermeneutica contrattuale, come implicita conferma che l'emolumento di cui trattasi è ontologicamente privo di tale natura e non può, di conseguenza, concorrere alla composizione della retribuzione - parametro da computare ai fini di cui sopra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)