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Sez. L, Sentenza n. 11406 del 30/08/2000 (Rv. 539892 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Controllo dell'osservanza dell'obbligo di motivazione in sede di legittimità - Funzione - Limiti - Riferimento ad un punto decisivo - Necessità - Estremi - Indicazione - Onere del ricorrente.
Stato
decisa il 2000-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539892-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Affinché il controllo, in sede di legittimità, dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non trasmodi in una nuova formulazione del giudizio di merito esso: a) non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice "a quo" -che, come tale, è incensurabile- ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare la legittimità della base di quel convincimento; b) non permette di valutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo la sussistenza di un mero sintomo di ingiustizia, per cui, fra l'altro, il difetto riscontrato deve riguardare un "punto decisivo" la cui identificazione non può, peraltro, essere rimessa alla Corte (cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata), ma -in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione- è onere della parte ricorrente individuare (spettando ad essa di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità "sub specie" dell'apprezzamento della causalità dell'errore, "scilicet" della decisività delle circostanze).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)