Sez. L, Sentenza n. 8006 del 03/10/1994 (Rv. 487980 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Controllo in sede di legittimità - Funzione - Limiti - Riferimento ad un punto decisivo - Necessità - Estremi - Indicazione - Onere del ricorrente.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Affinché il controllo, in sede di legittimità, dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non trasmodi in una nuova formulazione del giudizio di merito, esso: a) non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice "a quo", che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare la legittimità della base di quel convincimento; b) né permette di valutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo la sussistenza di un mero sintomo di ingiustizia, per cui, fra l'altro, il difetto riscontrato deve riguardare un "punto decisivo" (tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso), l'identificazione del quale, peraltro, non può essere rimessa alla Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, cui incombe, dunque, di indicare quali siano le circostanze, e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità "sub specie" dell'apprezzamento della "causalità dell'errore", "scilicet" della decisività di tali circostanze.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)