Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022 (Rv. 664654 - 03)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Società fiduciaria in liquidazione coatta amministrativa - Creditori ammessi al passivo ex artt. 207 e 208 l.fall. - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Modalità - Art. 1310, comma 1, c.c. - Applicabilità - Estensione all'organo di vigilanza coobbligato (MISE) - Configurabilità. RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE - In genere.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE
Nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Ministero dello Sviluppo Economico, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente.
Legge 23/11/1939 num. 1966 art. 2, Regio Decr. 22/04/1940 num. 531 art. 3, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)