Sez. L, Sentenza n. 13989 del 24/10/2000 (Rv. 541182 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Proroga del trattamento di mobilità ex art. 5 D.L. n. 299 del 1994 - Presupposti - Trattamenti di mobilità scaduti antecedentemente al primo semestre del 1994 - Spettanza del beneficio - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
La proroga del trattamento di mobilità introdotta dall'art. 5 D.L. n. 299 del 1994 realizza, senza soluzione di continuità, un prolungamento del beneficio introdotto dall'art. 7 della legge n. 223 del 1991 e quindi l'intervento del legislatore del 1994 che (all'art. 5 cit.) ha fatto riferimento alla <<proroga>> del beneficio, implicando che il termine di scadenza dello stesso non fosse ancora spirato, ha riguardato non già i trattamenti di mobilità da lungo tempo esauriti, ma solo quelli in corso nel primo semestre del 1994. Conseguentemente solo i trattamenti scaduti durante tale semestre e non anche quelli scaduti in precedenza (anche se di un solo giorno, come nel caso di specie) beneficiavano della proroga.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 223, Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 5 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)