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Sez. L, Sentenza n. 2169 del 25/02/2000 (Rv. 534430 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Proroga del trattamento di mobilità ex art. 5 D.L. n. 299 del 1994 - Presupposti - Trattamenti di mobilità scaduti antecedentemente al primo semestre del 1994 - Spettanza del beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534430-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

La proroga del trattamento di mobilità introdotta dall'art. 5 D.L. n. 299 del 1994 realizza, senza soluzione di continuità, un prolungamento del beneficio introdotto dall'art. 7 della legge n. 223 del 1991 e quindi l'intervento del legislatore del 1994 che (all'art. 5 cit.) ha fatto riferimento alla <<proroga>> del beneficio, implicando che il termine di scadenza dello stesso non fosse ancora spirato, ha riguardato non già i trattamenti di mobilità da lungo tempo esauriti, ma solo quelli in corso nel primo semestre del 1994. Conseguentemente solo i trattamenti scaduti durante tale semestre e non anche quelli scaduti in precedenza (anche se di un solo giorno, come nel caso di specie) beneficiavano della proroga.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 299, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)