Sez. L, Sentenza n. 15329 del 10/06/2008 (Rv. 603637 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Limite reddituale - Determinazione - Riferimento al cumulo del reddito dei coniugi - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
In tema di prestazioni pensionistiche, è principio generale che il rispetto del reddituale va accertato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi. Ne consegue che, in difetto di specifiche disposizioni di deroga, occorre far riferimento al reddito familiare per verificare la sussistenza delle condizioni reddituali per beneficiare della pensione o dell'assegno sociale dell'ultrasessantacinquenne, o delle relative maggiorazioni.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1979 num. 663 art. 140 septies, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)