Sez. U, Sentenza n. 10433 del 25/11/1996 (Rv. 500777 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Limite di età di settanta anni ex art. 11, lett. a), del d.P.R. n. 314 del 1990 - Legittimità - Funzione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
L'art. 11, lettera a) del d.P.R. 28 settembre 1990 n. 314, che nell'integrare la disciplina legislativa del rapporto fra le istituzioni del servizio sanitario nazionale ed i medici convenzionati, introduce il limite massimo di età di settanta anni, non si pone in contrasto con i criteri fissati dalla normativa primaria (art. 48 legge 23 dicembre 1978 n. 833) e con gli scopi dalla stessa perseguiti, ma risponde all'esigenza di assicurare un migliore servizio ed un migliore rapporto tra i medici e gli assistiti; la norma inoltre non si pone in contrasto con il diritto del sanitario di svolgere la propria attività professionale anche oltre la soglia dei settanta anni, atteso che il limite dalla stessa posto riguarda soltanto il rapporto fra i medici e le unità sanitarie locali, rapporto che ha natura autonoma e che è quindi caratterizzato da una recedibilità ad nutum, senza necessità di motivazione, salva la facoltà delle parti di stabilire convenzionalmente un termine finale.
Riferimenti normativi: DPR 28/11/1990 num. 314 art. 11, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)