Sez. L, Sentenza n. 12589 del 12/11/1999 (Rv. 531085 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 14 legge n. 183 del 1976 - Trasferimento di azienda - Accertata presenza di elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale - Elementi di novità intervenuti nella struttura stessa - Onere probatorio incidenza sull'azienda interessata ad ottenere il beneficio.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini di ottenere l'applicazione degli sgravi contributivi di cui all'art. 14 della legge n. 183 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni - che com'è noto è basata su una indagine della struttura aziendale che fa riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo - nell'ipotesi di trasferimento di azienda qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale, quali lavoratori (pur se aumentati di numero) e oggetto sociale (pur se ampliato), è onere dell'azienda dare dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 2112, Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)