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Sez. L, Sentenza n. 8537 del 22/06/2001 (Rv. 547645 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 14 legge n. 183 del 1976 - Applicazione - Presupposti - Verifica di un effettivo incremento occupazionale - Riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo - Necessità - Conseguenze - Variazioni nella titolarità dell'impresa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547645-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 14 della legge n. 183 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere effettuata in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che i suddetti benefici non competono a seguito della formale costituzione di una nuova impresa qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale e l'imprenditore non abbia dato adeguata dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura, ancorché il mutamento della titolarità non sia da porre in relazione ad una vera e propria cessione di azienda.

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)