Sez. L, Sentenza n. 8211 del 27/07/1995 (Rv. 493454 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi a favore delle aziende industriali operanti nel Mezzogiorno - Fatti costitutivi - Onere della prova - Incidenza sull'impresa interessata - Requisito del trattamento economico a favore dei dipendenti non inferiore a quello minimo previsto dai contratti collettivi - Mancata dimostrazione - Diritto allo sgravio - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In applicazione del principio secondo cui, in tema di sgravi contributivi a favore delle aziende industriali del Mezzogiorno, il soggetto che assume di averne diritto ha l'onere di provare i relativi fatti costitutivi, e della specifica disposizione dell'art. 59, decimo comma, del t.u. sugli interventi nel Mezzogiorno (d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218) che impone agli imprenditori di fornire all'I.N.P.S. ogni notizia e documentazione necessaria per dimostrare il diritto agli sgravi e la misura di questi ultimi, giustificatamente viene negato il diritto agli sgravi quando il datore di lavoro non dimostri di avere assicurato ai dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al C.N.E.L., giusta la condizione posta dall'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 782 (poi riformulata dall'art. 6, comma nono, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 1989 n. 389).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 com. 10 CORTE COST., Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 9, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)