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Sez. 1, Sentenza n. 9356 del 05/06/1985 Ud. (dep. 19/10/1985) Rv. 170759 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - IMPIANTO CHE COMPORTA EMISSIONE CONTINUATIVA DI GAS, VAPORI FUMO - REATO PERMANENTE - INTERRUZIONE DOMENICALE O ALTRE BREVI SOSTE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: AMNISTIA.*
Stato
decisa il 1985-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170759-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - IMPIANTO CHE COMPORTA EMISSIONE CONTINUATIVA DI GAS, VAPORI FUMO - REATO PERMANENTE - INTERRUZIONE DOMENICALE O ALTRE BREVI SOSTE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: AMNISTIA.*

Il reato di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 cod. pen., ha, di regola, carattere istantaneo. Esso, però, può assumere la figura di reato permanente quando la materia atta ad offendere, imbrattare o molestare venga versata ininterrottamente in maniera meccanica, ovvero si tratti di emissione continuativa di gas, vapori, fumo ecc.. L'eventuale interruzione domenicale di un impianto che comporti tali emissioni (nella specie un inceneritore sempre in funzione per eliminare rifiuti solidi urbani) o altre brevi soste non incidono sulla natura permanente del reato, che si ricollega alla normale funzionalità dell'impianto stesso e non cessa poiché sussiste, obiettivamente, uno stato antigiuridico determinato da una Azione volontaria. (fattispecie relativa a diniego di amnistia). (V mass n 147114; (V mass n 147645; (V mass n 150862; (V mass n 163396).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)