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Sez. L, Sentenza n. 3191 del 27/06/1978 (Rv. 392648 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONI - NOZIONI - ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CORRELATIVA LIBERTA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392648-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONI - NOZIONI - ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CORRELATIVA LIBERTA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - CRITERI.*

Mentre nel contratto di lavoro subordinato oggetto del contratto e l'energia di lavoro che viene posta stabilmente, contro pagamento di un corrispettivo, a disposizione del datore di lavoro e viene esplicata, nell'assenza di ogni rischio, inserendosi nella organizzazione dell'impresa, sotto la direzione e la vigilanza del datore di lavoro; nel contratto di lavoro autonomo, oggetto della prestazione e il risultato dell'attivita del lavoratore, realizzata in modo autonomo, assumendo a proprio carico il rischio relativo, fruendo di una propria organizzazione, senza ingerenza alcuna di colui al quale l'opera e dovuta. Pertanto, nei casi in cui si riscontra l'attenuazione del vincolo di subordinazione ed una correlativa liberta di organizzazione del lavoro, per distinguere il rapporto di lavoro subordinato occorre esaminare particolarmente l'oggetto della prestazione, la sussistenza o meno di una organizzazione d'impresa, anche minima, da parte del lavoratore (che non puo mancare nel lavoro autonomo) e l'incidenza del rischio che, nel lavoro dipendente, ricade esclusivamente sul datore di lavoro. (V 2257/77, mass n 385977; (V 1131/74, mass n 369116; (V 2251/72, mass n 359569).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)