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Sez. L, Sentenza n. 6799 del 16/11/1983 (Rv. 431488 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI RISPETTIVAMENTE DAL PRIMO E TERZO COMMA DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - DIFFERENZE OGGETTIVE E SOGGETTIVE.*
Stato
decisa il 1983-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431488-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI RISPETTIVAMENTE DAL PRIMO E TERZO COMMA DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - DIFFERENZE OGGETTIVE E SOGGETTIVE.*

L'accertamento sanitario previsto dal primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) differisce da quello previsto dal terzo comma dello stesso articolo sia sotto il profilo dell'oggetto e dello scopo che sotto il profilo soggettivo: infatti, mentre il primo tende a stabilire se la natura e il grado di Invalidità siano o meno potenzialmente pregiudizievoli alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e può essere richiesto sia dal lavoratore invalido che dal datore di lavoro, anche in relazione alla specifica ipotesi di licenziamento prevista dal terzo comma dell'art. 10 della stessa legge, il secondo concerne soltanto la compatibilità o meno dello stato fisico dell'invalido con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente e può essere richiesto solo dal lavoratore, con conseguente illegittimità di un tale accertamento ove richiesto dal datore di lavoro e posto a fondamento del licenziamento del lavoratore.*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)