Sez. L, Sentenza n. 1303 del 15/02/1985 (Rv. 439392 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ACCERTAMENTO SANITARIO - FUNZIONE - RICHIESTA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ACCERTAMENTO SANITARIO - FUNZIONE - RICHIESTA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE.*
L'accertamento sanitario previsto dal terzo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private), concernente la compatibilità o meno dello stato fisico dell'invalido con le mansioni affidategli all'atto della assunzione o successivamente, può essere richiesto soltanto dall'invalido stesso. (V 6799/83, mass n 431488; (V 1421/81, mass n 412062).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)