Sez. 2, Sentenza n. 580 del 20/02/1969 (Rv. 338766 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AI FATTORI ESTRINSECI - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AI FATTORI ESTRINSECI - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
Nelle controversie, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in cui si discuta del diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita, qualora la menomazione manchi o sia accertata in entita scarsamente apprezzabile, la diminuzione in atto della capacita di guadagno, dovuta essenzialmente ai cosi detti fattori estrinseci, quali sono gli elementi economico-ambientali da cui derivi difficolta ed anche impossibilita, per l'assicurato, di trova utile occupazione nella zona di residenza o in altre limitrofe, non costituisce indice di uno stato di invalidita pensionabile cio perche detti fattori estrinseci possono venire in considerazione solo quali elementi secondari, che concorrono, assieme con l'infermita, che resta pur sempre la componente principale cui deve essere rapportata, in nesso di stretta causalita, la diminuzione della capacita di guadagno, a porre in evidenza lo stato di invalidita, ma non possono di per se costituirlo. (V. 1272-67, mass. 327807 2384-65 728-64 2589-63).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)