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Sez. 3, Sentenza n. 32504 del 04/12/2017 Cc. (dep. 16/07/2018) Rv. 273495 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato ex art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Trasferimento di beni a seguito di separazione personale omologata - Configurabilità come atto fraudolento - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273495-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può essere integrato in caso di trasferimento di un immobile a titolo di mantenimento a seguito di separazione, allorquando sussista una dissociazione tra la realtà documentata nell'atto (inesistenza della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi) e quella effettiva (persistenza di tale comunione), che può configurare la fraudolenza richiesta dalla norma, essendo indice della divergenza tra la funzione tipica dell'atto e la sua causa concreta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)