Sez. 3, Sentenza n. 3011 del 05/07/2016 Cc. (dep. 20/01/2017) Rv. 268798 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - "Alienazione simulata" e "altri atti fraudolenti" - Definizione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'alienazione è "simulata", ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti; con la conseguenza che ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile "atto fraudolento", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)