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Sez. 3, Sentenza n. 47827 del 12/07/2017 Ud. (dep. 17/10/2017) Rv. 271321 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Creazione di fondo patrimoniale familiare - Integrazione del reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 - Condizioni - Onere probatorio e motivazionale - Contenuti - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271321-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000), la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell'attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria, con la conseguenza che il giudice è tenuto a motivare sulla ragione per cui la segregazione patrimoniale rappresenta, in concreto, uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale. (In motivazione, la S.C. ha, altresì, precisato che tale obbligo motivazionale si impone alla luce della giurisprudenza che ritiene ammisisbile l'iscrizione ipotecaria anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, per cui grava sul debitore che intenda avvalersi della impignorabilità dei beni nel fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)