Sez. L, Sentenza n. 8252 del 07/07/1992 (Rv. 478057 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Configurabilità - Estremi - Restituzione dell'azienda dallo affittuario al concedente - Inclusione - Condizione - Sostituzione da parte del concedente all'affittuario di un altro soggetto nella stessa posizione - Equipollenza - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere
La fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cod. civ. ricorre anche nell'ipotesi di restituzione dell'azienda dall'affittuario della stessa al suo concedente, purché quest'ultimo utilizzi i beni in funzione dell'attività di cui gli stessi sono strumento; la disciplina prevista da detta norma trova pertanto applicazione - ove rimanga immutata l'organizzazione dei beni aziendali, con lo svolgimento della medesima attività - qualora il concedente, anziché proseguire direttamente l'attività già in precedenza esercitata dall'affittuario, sostituisca a questi senza soluzione di continuità un altro soggetto nella stessa posizione, configurandosi in tal caso un'indiretta utilizzazione del complesso aziendale da parte del concedente a mezzo dell'affittuario. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito, cassata dalla S.C., aveva escluso la responsabilità del titolare di un'azienda, via via ceduta in affitto senza soluzione di continuità a diversi soggetti, per i debiti relativi ad un rapporto di lavoro instauratosi con il primo di tali affittuari e quindi proseguito con gli altri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)