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Sez. L, Sentenza n. 3974 del 05/04/1995 (Rv. 491640 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento dell'azienda da parte dell'agente di assicurazione in gestione libera - Attuazione attraverso la retrocessione al preponente e successivo trasferimento da quest'ultimo al nuovo agente - Efficacia - Condizione.
Stato
decisa il 1995-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491640-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. non è esclusa nell'ipotesi - che ricorre, in particolare, per l'agente di assicurazione in gestione libera, il cui portafoglio, quantunque costituisca il risultato dell'attività imprenditoriale svolta, non è elemento costitutivo della sua azienda ma concorre a formare il portafoglio dell'impresa assicuratrice, per cui l'agente non può disporne - in cui il trasferimento dell'azienda abbia luogo in due fasi, connesse tra loro, costituite dalla retrocessione dell'azienda al preponente e dal successivo trasferimento di essa, da parte di quest'ultimo, al nuovo agente, sempre che l'entità economica conservi la propria identità e la gestione dell'agenzia venga proseguita senza interruzione dal nuovo titolare con lo stesso personale impiegato nell'azienda prima del trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)