Sez. 3, Sentenza n. 333 del 08/02/1972 (Rv. 356210 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - INEFFICACIA DELLE CAUSE ESTINTIVE DEL CREDITO PIGNORATO - MOMENTO DETERMINANTE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - INEFFICACIA DELLE CAUSE ESTINTIVE DEL CREDITO PIGNORATO - MOMENTO DETERMINANTE.*
Nell'espropriazione presso terzi e dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art 543 cod proc civ, che il pignoramento comincia ad esplicare i suoi effetti, tra i quali va ricompreso riguardo al terzo pignorato l'inopponibilita rispetto al creditore pignorante di qualsiasi fattispecie estintiva sopravvenuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)