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Sez. 3, Sentenza n. 333 del 08/02/1972 (Rv. 356210 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - INEFFICACIA DELLE CAUSE ESTINTIVE DEL CREDITO PIGNORATO - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1972-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356210-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - INEFFICACIA DELLE CAUSE ESTINTIVE DEL CREDITO PIGNORATO - MOMENTO DETERMINANTE.*

Nell'espropriazione presso terzi e dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art 543 cod proc civ, che il pignoramento comincia ad esplicare i suoi effetti, tra i quali va ricompreso riguardo al terzo pignorato l'inopponibilita rispetto al creditore pignorante di qualsiasi fattispecie estintiva sopravvenuta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)