Sez. 3, Sentenza n. 7863 del 06/04/2011 (Rv. 617433 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL CREDITO PIGNORATO | Pignoramento di crediti vantati dal debitore nei confronti della P.A. - Notificazione del pignoramento anche al concessionario del servizio di tesoreria - Effetti - Obbligo del tesoriere di non disporre del credito senza ordine del giudice - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL CREDITO PIGNORATO
Quando il creditore pignori un credito vantato dal proprio debitore nei confronti della P.A. e l'atto di pignoramento sia notificato anche al concessionario del servizio di tesoreria di quest'ultima, il tesoriere è direttamente obbligato nei confronti del creditore procedente a non eseguire il pagamento del credito pignorato senza ordine del giudice, rispondendo personalmente verso il creditore pignorante della violazione di tale obbligo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Legge 29/10/1984 num. 720 art. 1 CORTE COST., Legge 29/10/1984 num. 720 art. 1 bis CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 498, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 502
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)