Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4545 del 08/03/2016 (Rv. 639193 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Mutamento della posizione lavorativa - Principio del riassorbimento - Portata - Contrattazione collettiva - Possibilità di inibire l'operatività della regola - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In ipotesi di passaggio di lavoratori ad una diversa P.A., ovvero nell'ipotesi assimilabile di transito a settori diversi della stessa amministrazione, la regola generale del riassorbimento opera in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell'amministrazione di arrivo, e non con riferimento a singole voci che compongono tale trattamento economico, in quanto solo il primo regime è conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 36 Cost., secondo cui il principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferito non già alle sue singole componenti ma alla globalità di essa. Ne consegue che alle singole voci componenti la retribuzione non può essere attribuito autonomo rilievo, a meno che ciò sia espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva cui, peraltro, compete solo la definizione delle modalità applicative del principio, mentre le è preclusa la possibilità di escluderne l'operatività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)