Sez. U, Sentenza n. 3650 del 08/08/1989 (Rv. 463605 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - UNITÀ SANITARIE LOCALI - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - RAPPORTO CON LA U.S.L. - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONI DELL'AGO - GIUDIZIO PROMOSSO PER DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ADOTTATO DALL'U.S.L. IN VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - UNITÀ SANITARIE LOCALI - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - RAPPORTO CON LA U.S.L. - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONI DELL'AGO - GIUDIZIO PROMOSSO PER DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ADOTTATO DALL'U.S.L. IN VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI - ESCLUSIONE.*
Il rapporto fra medici convenzionati esterni con i soppressi enti mutualistici e ora con le unità sanitarie locali esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il requisito della subordinazione, e costituisce rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), con la conseguenza che le controversie ad esso relative spettano alla cognizione del giudice ordinario, anche quando il giudizio sia stato premesso per denunciare l'illegittimità - per asserita violazione degli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione nell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 - nel provvedimento con il quale l'U.S.l. abbia disposta la risoluzione del rapporto, competendo a detto giudice, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, il potere di disapplicare l'atto impugnato, se lesivo di diritti soggettivi. (V 5517/87, mass n 454043; (V 4680/86, mass n 447403; (V 4253/86, mass n 447020; (V 2570/84; mass n 434584).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)