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Sez. L, Sentenza n. 12516 del 26/08/2003 (Rv. 566280 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Lavoro privato - Cumulo di interessi e rivalutazione - Ammissibilità - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - Nozione di credito di lavoro ex art. 429 cod.proc. civ. - Crediti di natura risarcitoria - Risarcimento dei danni da violazione dell'obbligo di assunzione - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566280-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Per i crediti di lavoro dei dipendenti privati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, "in parte qua", dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria, dovendo comprendersi nell'accezione di credito di lavoro, cui è applicabile l'art. 429, cod. proc. civ., in tema di rivalutazione monetaria e interessi, anche i crediti di natura risarcitoria quali, tra gli altri, quelli derivanti dalla violazione dell'obbligo di assunzione al lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 744 art. 22 com. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)