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Sez. 1, Sentenza n. 3249 del 02/05/2000 Cc. (dep. 09/06/2000) Rv. 216419 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Ingresso clandestino - Mezzi di trasporto - Confisca obbligatoria - Proprietario del mezzo estraneo al fatto - Restituzione - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216419-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Nel caso di sequestro di mezzi di trasporto utilizzati per favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato, il giudice, per disporre la restituzione del mezzo al proprietario, deve, in base ai principi generali sanciti dall'art.240, commi 1 e 3, cod.pen., accertare la di lui estraneità rispetto alla violazione penale che costituisce il presupposto del sequestro, prima, e della confisca, poi. A tal fine, il giudice deve verificare che la condotta del titolare del bene non sia stata inficiata dalla prevedibilità della commissione del reato da parte dell'agente per mezzo della cosa sequestrata, ovvero da un difetto di vigilanza in ordine alla sottrazione della stessa ed al suo uso illecito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)