Sez. U, Ordinanza n. 7390 del 27/03/2007 (Rv. 596027 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE | Gestione di partecipazioni azionarie dell'ente pubblico - Sindacabilità - Limiti - Variazioni di valore, utili e dividendi - Valutazione - Ammissibilità - Esercizio dei diritti societari - Valutazione - Ammissibilità - Esclusione.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE
In tema di contabilità pubblica, qualora il giudizio di conto abbia ad oggetto la gestione o la custodia di partecipazioni societarie in possesso dell'ente pubblico, il sindacato della Corte dei conti non è limitato alla custodia ed alla gestione dei titoli originari nella loro materialità, ma si estende alle variazioni del loro valore ed agli utili e ai dividendi distribuiti, dovendo il consegnatario risponderne ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, del r.d. 23 maggio 1924, n. 827; peraltro, poiché il sistema distingue nettamente tra l'attività di amministrazione, spettante agli organi titolari dei diritti e poteri connessi all'uso dei beni, e la gestione contabile, spettante a coloro che hanno il maneggio e la custodia dei beni, l'esercizio di quest'ultima funzione non può dar luogo ad un sindacato sull'esercizio dei diritti spettanti all'azionista pubblico, con la conseguenza che in sede di giudizio di conto l'agente contabile non può essere chiamato a rispondere di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione del patto di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione), la cui valutazione è demandata al giudizio di responsabilità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 76, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 20, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 29, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 54, Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)