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Sez. U, Sentenza n. 3899 del 26/02/2004 (Rv. 570588 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Servizio relativo agli impianti dei mercati annonari - Gestione - Affidamento da parte del Comune di Milano ad un ente privato controllato dallo stesso - Rapporto di servizio con tale ente - Instaurazione - Conseguenze - Responsabilità patrimoniale per danno erariale - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570588-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

L'affidamento, da parte di un Comune (nella specie: quello di Milano) ad un ente privato esterno (nella specie una società per azioni, avente un capitale detenuto in misura assolutamente maggioritaria dallo stesso Comune), della gestione del servizio relativo agli impianti e all'esercizio dei mercati annonari all'ingrosso di Milano, integra una relazione funzionale incentrata sull'inserimento del soggetto privato controllato nell'organizzazione funzionale dell'ente pubblico e ne implica, conseguentemente, l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, non rilevando, in contrario, né la natura privatistica dell'ente stesso, né la natura privatistica dello strumento contrattuale con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto in questione. (Nel fare applicazione di tale principio, riferito a un procedimento relativo alla responsabilità per <tangenti> percepite da alcuni amministratori del Comune di Milano e della società controllata dall'ente pubblico, la Corte ha escluso la rilevanza di quelli affermati nella sentenza della Suprema Corte n. 19667 del 2003).

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1959 num. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)