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Sez. 2, Sentenza n. 41435 del 09/06/2016 Ud. (dep. 04/10/2016) Rv. 268270 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Frode informatica e truffa - Differenze.
Stato
decisa il 2016-06-09
Alla data
2026-11-08
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268270-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)