Sez. 1, Sentenza n. 14852 del 31/01/2007 Ud. (dep. 13/04/2007) Rv. 237358 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - EFFETTI | Proposizione di istanza di ricusazione - Pronuncia o concorso nella pronuncia del giudice ricusato alla deliberazione della sentenza prima che sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di ricusazione - Nullità della sentenza - Insussistenza - Condizioni - Limiti.
GIUDICE - RICUSAZIONE - EFFETTI
In tema di ricusazione, la decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato fino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata é nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte in cui la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata. Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene "secundum eventum".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)