Sez. 3, Sentenza n. 4409 del 22/11/1976 (Rv. 383127 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISTINZIONE IN DUE FASI - CONTESTAZIONE DINANZI AL PRETORE COMPETENTE PER LA PRIMA FASE, DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI ENFITEUSI - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE - DECISIONE IN VIA DI MERA DELIBAZIONE SULLA QUESTIONE - RIESAME DI ESSA NELLA SECONDA FASE DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISTINZIONE IN DUE FASI - CONTESTAZIONE DINANZI AL PRETORE COMPETENTE PER LA PRIMA FASE, DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI ENFITEUSI - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE - DECISIONE IN VIA DI MERA DELIBAZIONE SULLA QUESTIONE - RIESAME DI ESSA NELLA SECONDA FASE DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*
Il procedimento per l'affrancazione delle enfiteusi, disciplinato dalla legge 22 luglio 1966, n 607, prevede una prima fase necessaria, a cognizione sommaria, demandata alla Competenza inderogabile del pretore, ed una seconda fase, meramente eventuale, a cognizione piena. Ne consegue che il pretore, qualora il convenuto contesti la sussistenza attuale del rapporto di enfiteusi, non puo rimettere la causa per Competenza alla Sezione specializzata agraria, poiche solo dopo l'emanazione del provvedimento di affrancazione o di rigetto della domanda da parte del pretore la legge consente, a chi vi ha interesse, di adire la Sezione specializzata agraria per aprire la fase a cognizione piena, nella quale possono essere riesaminate tutte le questioni risolte dal pretore in via di mera delibazione.*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)