Sez. 2, Sentenza n. 871 del 08/02/1979 (Rv. 397038 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO ENFITEUTICO NELLA PRIMA FASE DEL PROCEDIMENTO - POTERI ED OBBLIGHI DEL PRETORE IN VIA DI SOMMARIA DELIBAZIONE - DEVOLUZIONE SUCCESSIVA DEL GIUDIZIO ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO ENFITEUTICO NELLA PRIMA FASE DEL PROCEDIMENTO - POTERI ED OBBLIGHI DEL PRETORE IN VIA DI SOMMARIA DELIBAZIONE - DEVOLUZIONE SUCCESSIVA DEL GIUDIZIO ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - CONDIZIONI.*
Qualora nella prima fase del procedimento per l'affrancazione delle enfiteusi (legge 22 luglio 1966 n 607) il convenuto contesti la sussistenza del rapporto enfiteutico, il pretore deve comunque effettuare una sommaria delibazione delle varie questioni sollevate dalle parti, ed emettere il provvedimento di chiusura della fase sommaria - nel quale debbono essere indicate "le osservazioni, le riserve e le eccezioni delle parti" - con l'accoglimento o la reiezione della domanda di affrancazione e non puo declinare tale sua Competenza funzionale ed inderogabile in favore della Sezione specializzata agraria. Solo dopo la notificazione di tale provvedimento, l'interessato che non ritenga di acquietarsi alla pronuncia sommaria del pretore puo adire la Sezione specializzata agraria, la quale, in Sede di cognizione piena, esaminera a fondo tutte le questioni risolte dal pretore in via di sommaria delibazione. (Conf 4409/76, mass n 383127).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)