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Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 28/02/1984 (Rv. 433534 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ESERCIZIO DEL RISCATTO DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL COMPONENTE DI FAMIGLIA COLTIVATRICE, EX ART. 8 LEGGE N. 590 DEL 1965 - APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA GIUDIZIARIA PREVISTE PER L'AFFRANCAZIONE DEI CANONI ENFITEUTICI - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE, A CONCLUSIONE DELLA PRIMA FASE A COGNIZIONE SOMMARIA, DI ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA DOMANDA - NATURA SOSTANZIALE DI ORDINANZA NON DEFINITIVA - IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433534-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ESERCIZIO DEL RISCATTO DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL COMPONENTE DI FAMIGLIA COLTIVATRICE, EX ART. 8 LEGGE N. 590 DEL 1965 - APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA GIUDIZIARIA PREVISTE PER L'AFFRANCAZIONE DEI CANONI ENFITEUTICI - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE, A CONCLUSIONE DELLA PRIMA FASE A COGNIZIONE SOMMARIA, DI ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA DOMANDA - NATURA SOSTANZIALE DI ORDINANZA NON DEFINITIVA - IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

Per l'Esercizio del riscatto della quota di proprietà del componente della famiglia coltivatrice che abbia cessato da almeno cinque anni l'attività di coltivazione, trova applicazione, per il richiamo espresso dall'ultima parte del decimo comma dello art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, "la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici" che si articola, ai sensi della legge 22 luglio 1966 n. 607, in una prima fase, necessaria ed a cognizione sommaria, demandata all'inderogabile Competenza del pretore ed in una seconda fase, eventuale ed a cognizione piena, devoluta alla Competenza della Sezione specializzata agraria, con la conseguenza che pure nella detta ipotesi di riscatto il provvedimento con cui il pretore, a conclusione della prima di dette fasi, accolga o rigetti la domanda ha natura sostanziale di ordinanza non definitiva e, in quanto privo di contenuto decisorio anche in ordine alla Competenza, non è impugnabile (salvo il diritto della parte interessata di adire la Sezione specializzata per la fase di cognizione piena) neppure con istanza di regolamento di Competenza. (V 871/79, mass n 397038; (V 4552/78, mass n 394231; (V 4409/76, mass n 383127).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)