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Sez. 1, Sentenza n. 11696 del 22/11/1997 (Rv. 510283 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Figli minori - Sottrazione internazionale - Disciplina normativa - Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 - Ratifica in Italia - Successivo deposito dello strumento legislativo - Conseguente entrata in vigore della normativa convenzionale - "Dies a quo" - Individuazione ex art. 2 della legge n. 64 del 1994- Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510283-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

La Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aia il 25 ottobre 1980, disciplina, tra l'altro, il procedimento di ratifica (accettazione, ovvero approvazione) da parte dei singoli Stati, con riguardo, in particolare, sia alla data della sua entrata in vigore in ciascuno Stato aderente (fissata al primo giorno del terzo mese successivo al deposito, da parte dello Stato medesimo, del proprio strumento di adesione: art. 38, terzo comma), sia, più in generale, a quella della entrata in vigore della Convenzione stessa (stabilita nel primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica da parte del terzo Stato aderente: art. 43, primo comma), con l'ultima delle disposizioni in parola individuandosi, pertanto, il momento di efficacia iniziale dell'accordo, circoscritto, comunque, ai primi tre Stati aderenti. A sua volta, lo Stato italiano, nel ratificare l'accordo "de quo" con legge 15 gennaio 1994, n. 64, depositato nel febbraio 1995, ha stabilito (art. 2 legge citata) che la decorrenza dell'entrata in vigore della normativa convenzionale nell'ordinamento nazionale debba coincidere con quella prevista dal citato art. 43 della Convenzione, con la conseguenza che la normativa convenzionale "de qua" deve ritenersi entrata in vigore in Italia a far tempo dal primo maggio 1995, atteso l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica alla già indicata data del febbraio 1995.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)