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Sez. 1, Sentenza n. 2954 del 20/03/1998 (Rv. 513785 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE | Illecita sottrazione internazionale di minori - Rimedi - Istanza di restituzione presentata dal genitori affidatario - Qualificazione dell'azione da parte dell'istante - Rilevanza - Esclusione - Qualificazione dell'azione da parte del giudice di merito - Rilevanza - Limiti - Giudizio di legittimità - Ambigua qualificazione dell'istanza da parte del giudice del merito e conseguenti incertezze sulla normativa nella specie applicabile (Convenzione del Lussemburgo del 20 maggio 1980 o Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980) - Esame diretto degli atti da parte della Cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Conseguente qualificazione dell'azione da parte del giudice di legittimità al fine di individuare la normativa internazionale applicabile al caso di specie - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513785-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore, il giudice chiamato a pronunciarsi in prime cure sul ricorso presentato dal genitore affidatario per il ripristino delle legittime condizioni di affidamento deve, necessariamente, far precedere la decisione di merito dalla corretta individuazione delle norme applicabili, onde pervenire all'esatta qualificazione dell'azione proposta, al di là ed a prescindere da quella fornita dalle parti, ed al di là ed a prescindere dai presupposti procedimentali da queste, in concreto, seguiti (mentre, a sua volta, il giudice dell'impugnazione, pur vincolato alla qualificazione dell'azione adottata in primo grado, è libero di verificare, nell'esaminare il merito del gravame, la correttezza di tale qualificazione). Ne consegue che, qualora, in sede di giudizio di legittimità, il provvedimento impugnato offra argomenti ambivalenti, che possano far ritenere il tipo di azione esperita tanto ricompresa nell'ambito di applicazione della Convenzione del Lussemburgo del 20 maggio 1980, quanto in quello della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la Corte di Cassazione, attese le differenze strutturali, funzionali e procedimentali tra le normative ora richiamate, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, sempre che il coacervo delle questioni sottoposte al suo esame con il ricorso sia (anche) di natura processuale (costituendo, pertanto, l'oggetto del giudizio di legittimità), onde pervenire all'esatta qualificazione dell'azione in concreto esperita dalla parte. (Nella specie, una cittadina tedesca aveva proposto istanza alla procura generale di Berlino per la restituzione del figlio, esponendo che il padre del minore lo aveva illecitamente sottratto al suo affidamento per condurlo in Italia. L'autorità tedesca, a seguito di un determinato "iter" procedimentale, aveva trasmesso gli atti in Italia ed il giudice di merito chiamato a pronunciarsi, dopo aver dato atto che la richiesta del P.M. nazionale era proposta a mente della Convenzione dell'Aja, precisava, poi, nel corpo del provvedimento adottato, che tale richiesta "aveva ad oggetto il ristabilimento delle condizioni di affidamento del minore, come delibate da provvedimento del competente giudice straniero", richiamando, così, un contenuto tipico dell'azione diretta ad ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative all'affidamento di minori adottate da autorità straniere disciplinata, invece, della Convenzione del Lussemburgo. La Corte di legittimità, nel procedere all'esame diretto degli atti processuali, e nel qualificare, di conseguenza, l'azione proposta dalla cittadina tedesca come ricorso ai sensi della Convenzione dell'Aja, ha affermato il principio di diritto esposto in massima).

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)