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Sez. 5, Sentenza n. 3612 del 13/02/2009 (Rv. 606842 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Valore commerciale del bene - Riferimento - Incidenza di vicende giuridiche estrinseche - Sottoscrizione di quota societaria con conferimento di immobile avente valore superiore, ma gravato da passività per la differenza - Riferimento al valore reale del bene - Necessità.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606842-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

L'INVIM, al pari delle imposte di trascrizione e catastali, va correlata al valore dell'immobile trasferito "in sè", senza tener conto degli eventuali pesi che risultino collegati a vicende di carattere giuridico, estrinseche al valore commerciale astrattamente riferibile al bene. Pertanto, nel caso di conferimento in società di un immobile avente un valore superiore a quello della quota di capitale sottoscritta e gravato per la differenza da corrispondenti passività, il valore finale del bene, ai fini INVIM, non è pari a quello della quota di capitale sottoscritta, ma a quello reale del bene.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)