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Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 23/03/1994 (Rv. 485863 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposte ipotecarie - Base imponibile - In genere | Complesso aziendale comprendente beni immobili - Trasferimento - Base imponibile - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485863-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposte ipotecarie - Base imponibile - In genere

Ove venga trasferito un complesso aziendale comprendente beni immobili, il fatto che a questi ultimi debba essere attribuito un identico valore sia ai fini della imposta di registro che delle imposte ipotecaria e catastale, essendo queste per il disposto degli artt. 3 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 (ora art. 2 del D.L. 31 ottobre 1990 n. 347) "commisurate all'imponibile determinato ai fini della imposta di registro", non fa venir meno la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta. Infatti, mentre la imposta di registro investe l'azienda oggetto di trasferimento nel suo complesso, le imposte ipotecaria e catastale hanno ad oggetto formalità (trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei pubblici registri) che riguardano solo i beni immobili, con la conseguenza che la base imponibile ai fini di tali imposte va calcolata tenendo conto del valore degli immobili e dei debiti ad essi strettamente inerenti, ma non anche di altri debiti o di crediti relativi all'azienda.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 635 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 635 art. 21, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)