Sez. 1, Sentenza n. 5048 del 30/05/1996 (Rv. 497904 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Cessione di azienda comprendente bene immobile - Determinazione del valore finale di detto immobile - Criteri fissati dall'art. 48 d.P.R. n. 634 del 1972 - Applicabilita - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE
In caso di cessione di azienda che comprenda beni immobili, l'applicabilità alla cessione dell'azienda del disposto dell'art. 48, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, riguardante la determinazione del "valore venale" dell'azienda ai fini dell'imposta di registro, non comporta affatto la possibilità di utilizzare lo stesso criterio per la determinazione del valore finale dell'immobile ai fini dell'INVIM. Infatti, in sede di valutazione dell'azienda rilevano alcuni elementi positivi (l'avviamento) o negativi (le passività risultanti nei modi previsti dal citato art. 48) che, invece, non possono avere alcun rilievo in sede di INVIM, atteso che riguardo agli immobili non è possibile parlare di avviamento, mentre le passività rilevano soltanto come spese ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)