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Sez. 1, Sentenza n. 284 del 20/01/1997 Cc. (dep. 09/04/1997) Rv. 207249 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche - Incidenza sui diritti costituzionali di libertà - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207249-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

I provvedimenti previsti nell'art. 6, commi primo e secondo, della legge n. 401 del 1989, pur contenendo misure interdittive di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la salvaguardia di finalità inerenti all'ordine pubblico, hanno incidenza limitativa sull'esercizio del diritto di circolazione e sulla libertà personale dei soggetti che ne sono destinatari, sicché, proprio in riferimento a quest'ultimo profilo, si è resa necessaria la convalida, da parte dell'autorità giudiziaria, del provvedimento del Questore.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)