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Sez. L, Sentenza n. 3781 del 22/06/1985 (Rv. 441367 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - POTERE DI SCELTA DEL DIPENDENTE EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - CORRELATIVA OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE - LIBERAZIONE DI QUESTI ULTIMO CON L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PRINCIPALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441367-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - POTERE DI SCELTA DEL DIPENDENTE EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - CORRELATIVA OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE - LIBERAZIONE DI QUESTI ULTIMO CON L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PRINCIPALE - CONDIZIONI.*

L'obbligazione alternativa, con potere di scelta da parte del creditore, postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta; l'obbligazione facoltativa postula invece un'obbligazione semplice, con una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, ed una prestazione facoltativa, dovuta solo subordinatamente, se eventualmente preferita dal creditore, e relativamente alla quale l'obbligazione perdura fin quando il debitore non abbia eseguito la prestazione principale. Pertanto, l'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, che prevede, anziché l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio al dipendente, il conferimento, su sua richiesta, di una qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione, immediatamente superiore a quella posseduta, configura un'obbligazione facoltativa e perciò il datore di lavoro non si libera con l'esecuzione della prestazione principale, se non abbia tenuto conto della facoltà, esercitata dal dipendente creditore, prima dell'adempimento della predetta prestazione, di esprimere la propria preferenza per la prestazione subordinata. (Conf 3349/77, mass n 386884).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1286, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)