Sez. L, Sentenza n. 3349 del 27/07/1977 (Rv. 386884 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CONFERIMENTO DI QUALIFICA O DI CLASSE DI RETRIBUZIONE SUPERIORE - OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CONFERIMENTO DI QUALIFICA O DI CLASSE DI RETRIBUZIONE SUPERIORE - OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
L'obbligazione alternativa, con potere di scelta da parte del creditore, postula l'originario concorso di due o piu prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali puo essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta; l'obbligazione facoltativa postula invece un'obbligazione semplice, con una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, ed una prestazione facoltativa, dovuta solo subordinatamente, se eventualmente preferita dal creditore, e relativamente alla quale l'obbligazione perdura fin quando il debitore non abbia eseguito la prestazione principale. Pertanto, l'art 2 della legge 24 maggio 1970 n 336, che prevede, anziche l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio al dipendente, il conferimento, su sua richiesta, di una qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione, immediatamente superiore a quella posseduta, configura un'obbligazione facoltativa e percio il datore di lavoro non si libera con l'esecuzione della prestazione principale, se non abbia tenuto conto della facolta, esercitata dal dipendente creditore, prima dell'adempimento della predetta prestazione, di esprimere la propria preferenza per la prestazione subordinata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1286, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)